FIPAV CR CAMPANIA
SEDE: Via Nazionale delle Puglie 151/153 - 80038 - Pomigliano d'Arco (NA)

TELEFONO: 081-6124236

E-MAIL:campania@federvolley.it

PEC:cr.campania@pec.federvolley.it

CODICE IBAN:   BNL

IT 48 W 01005 03400 00000 0000343 

GIVOVA Hotel Quadrifoglio
COLLEGAMENTI UTILI
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO LA NUOVA RIFORMA 1_Portale fipav logo BILANCIO FEDERALE TRIBUNALE FEDERALE Guida pratica Logo Coni Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche CIP ITALIA

Norme

Di seguito si riportano alcune disposizioni regolamentari relative alle modalità di presentazione delle istanze alla Sezione distaccata della Commissione Tesseramento Atleti estratte dal Regolamento Giurisdizionale e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento attualmente in vigore:

SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO ATLETA PER MANCATA ATTIVITÀ SOCIETÀ VINCOLANTE
Per la mancata partecipazione della società vincolante alla attività ufficiale, di sezione (m/f) o per fasce di età, l’atleta interessato può richiedere all’Ufficio Tesseramento lo scioglimento del vincolo. La richiesta deve essere inviata attraverso posta elettronica certificata o con raccomandata A/R all’Ufficio Tesseramento FIPAV Nazionale di Roma e in copia anche al sodalizio d’appartenenza entro e non oltre il 31 Marzo 2024. È possibile procedere allo scioglimento del vincolo per gli atleti di società che non effettuano attività, anche quando il termine ultimo per l’iscrizione ai Campionati scade prima del 31 Marzo 2024, previa dichiarazione del competente Comitato Territoriale e del competente Comitato Regionale.
Pertanto, alla richiesta dell’atleta è necessario allegare le dichiarazioni del Comitato Territoriale e Regionale di competenza che possano attestare la mancata iscrizione o attività a campionati del sodalizio per l’anno sportivo in corso e/o elenchi i campionati a cui partecipa la società sportiva d’appartenenza dell’atleta. Accertata la sussistenza della condizione prevista, l’Ufficio Tesseramento FIPAV Nazionale di Roma provvede direttamente allo scioglimento del vincolo. Successivamente alla data di tale decisione l’atleta può sottoscrivere un primo tesseramento con altro sodalizio
.
 
 
RICHIESTA SCIOGLIMENTO COATTIVO DEL VINCOLO
Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, al termine della stagione sportiva in cui lo richiedono, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali.
 
1) PER GIUSTA CAUSA
In caso di mancata concessione del nulla osta, oppure in caso di ritiro dei propri sodalizi dai campionati nazionali, regionali e provinciali gli atleti possono adire la Commissione Tesseramento per richiedere lo scioglimento coattivo del vincolo, secondo le norme previste dal Regolamento Giurisdizionale, entro i seguenti termini e a partire dal 1° luglio:
  • 20-07-2023 per gli atleti partecipanti ai campionati di Superlega A1M, A2M, A3M; A1f e A2F;
  • 12-10-2023 per gli atleti partecipanti ai campionati di serie BM, B1F, B2F, CMF, DMF, 1DMF 2DMF, 3DMF e giovanili di categoria MF.
Le date costituiscono il termine ultimo e improrogabile entro il quale l'atleta deve iniziare la procedura con la costituzione in mora della società, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve contenere, a pena di improcedibilità, l’indicazione succinta dei motivi che determinano la richiesta di scioglimento.
Tali motivi dovranno essere approfonditi in sede di ricorso alla Commissione, che li valuterà autonomamente ai fini dello scioglimento o meno del vincolo.
 
Si ricorda che all'istanza inviata alla Commissione Tesseramento l'atleta deve allegare, oltre alla ricevuta del versamento della tassa prescritta, anche la ricevuta della raccomandata A.R. (o la ricevuta completa di consegna pec), con la quale, sotto la stessa data è stata inviata copia dell'istanza stessa alla società di appartenenza, pena l'invalidità del procedimento.
 
Il versamento della tassa-ricorso di € 150,00 dovrà essere effettuato a mezzo bonifico sul conto BNL - iban: IT 48 W 01005 03400 00000 0000343
intestato a: C.R. FIPAV Campania Via Nazionale delle Puglie 151/153, 80038 Pomigliano D'Arco (NA) - Causale Pagamento: Tassa CTA - Nominativo Alteta / Società

Le istanze dovranno essere inviate, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:

cta.fipavcampania@pec.federvolley.it


o, in alternativa, a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo:
 
FIPAV CR Campania 
Via Nazionale delle Puglie, 151/153 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA).

 
SOLO IN CASO DI INVIO A MEZZO RACCOMANDATA A/R TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE ANTICIPATA VIA MAIL, IN FORMATO PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica:
cta.campania@federvolley.it

 
Articoli estratti dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento
 
Art. 34 - Scioglimento del vincolo; casi ed omologazione.
1. Ad eccezione di quello a durata annuale, il vincolo tra atleta e associazione o società sportiva affiliata può essere sciolto prima della scadenza, di diritto o in via coattiva come previsto nei successivi commi 2 e 3.
2. Il vincolo si scioglie di diritto:
a) per estinzione o cessazione dell’attività dell’associato vincolante;
b) per mancata adesione dell’atleta all’assorbimento o alla fusione dell’associato vincolante;
c) per nulla-osta dell’associato vincolante ;
d) per mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta da parte dell’associato vincolanteentro il termine annuale;
e) per mancata partecipazione dell’associato vincolante all’attività federale di sezione o di fascia d’età tale da permettere all’atleta di prendervi parte;
f) per riscatto a mente dei successivi articoli 36, 37 e 38, limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A femminili.
3. Il vincolo si scioglie in via coattiva:
a) per giusta causa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35;
b) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all’iscrizione ad un campionato da parte dell’associato vincolante;
c) per mancato rilascio da parte dell’associato vincolante della dichiarazione di consenso allo scioglimento del vincolo nonostante il pagamento dell’indennizzo per il riscatto (sia consensuale che coattivo), limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A femminili.
4. Lo scioglimento del vincolo nell’ipotesi di cui al precedente comma 2 è attuato con provvedimento dell’Ufficio Tesseramento assunto d’ufficio per le fattispecie di cui alle lettere a), b), d) e su richiesta dell’atleta nel caso di cui alle lettere e) ed f).
5. Lo scioglimento del vincolo per nulla osta è attuato con provvedimento dell’Ufficio Tesseramento su richiesta congiunta dell’associato vincolante, dell’atleta e dell’associato
con il quale viene costituito il nuovo vincolo, qualora siano rispettate le seguenti condizioni,
fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 31, comma 2 lettera c):
a) l’atleta non sia già stato utilizzato dall’associato vincolante;
b) l’atleta non abbia già usufruito, nella medesima stagione agonistica, dello scioglimento del vincolo.
6. La richiesta di cui al precedente comma deve pervenire all’Ufficio Tesseramento a mezzo Raccomandata A.R. entro i termini stabiliti dalle norme organizzative della stagione sportiva in corso.
7. Lo scioglimento del vincolo nelle ipotesi di cui al precedente comma 3 è deliberato dalla  Commissione Tesseramento Atleti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento  Giurisdizionale ed è subordinato alla condizione che l’atleta non abbia partecipato anche ad una sola gara di campionato con l’associato d’origine.
 
Art. 35 - Giusta causa: nozione
1. Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo.
2. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l’associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all’iscrizione ad un campionato.
3. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di studio non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l’interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di Serie A.
4. In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all’associato l’atleta che sia abilitato alla domanda di riscatto è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio un indennizzo che, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti a norma dell’articolo 38 del presente Regolamento, ovvero, qualora non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo.
5. Il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo.
6. La competenza a pronunciare lo scioglimento del vincolo ed a determinare l’ammontare  dell’indennizzo appartiene alla Commissione Tesseramento Atleti le cui decisioni sono appellabili alla Commissione d’Appello Federale.
 
 
Articoli estratti dal Regolamento Giurisdizionale relativi al procedimento per la presentazione delle istanze
 
Art. 12 - Comunicazioni
1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso l’affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l’affiliato e i soggetti chiamati a eseguire la comunicazione sono sanzionabili, fino alla radiazione nelle ipotesi di estrema gravità. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per almeno un anno nel sito internet istituzionale della Federazione in apposito “Albo” di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Gli effetti della decisione e il termine per l’impugnazione decorrono dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sull’Albo dell’organo decidente, la quale è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
 
Art. 64 - Costituzione in mora dell’associato
1. L’atleta regolarmente tesserato alla FIPAV che richieda lo scioglimento coattivo del vincolo, prima di ricorrere alla Commissione Tesseramento Atleti, deve invitare l’associato a provvedere in via amichevole.
2. L’invito a sciogliere coattivamente il vincolo deve essere inviato, a pena di decadenza, entro i termini fissati dal Consiglio Federale.
 
Art. 65 - Deliberazioni dell’associato
1. L’associato ha il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito per deliberare e comunicare la propria decisione all’atleta.
2. Se entro detto termine l’associato non delibera ovvero delibera respingendo l’invito, l’atleta può proporre istanza alla Commissione Tesseramento Atleti.
 
Art. 66 - Forme dell’istanza alla Commissione Tesseramento Atleti
1. Il procedimento si propone mediante istanza rivolta alla Commissione Tesseramento Atleti, da inviarsi all’associato e alla Commissione stessa.o con raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata. Il Procedimento deve intendersi incardinato nel momento in cui viene inviato ai predetti.
All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità: a) la ricevuta del versamento della tassa di cui all’art. 62, comma 5; b) la documentazione idonea a dimostrare la tempestività dell’istanza e la sua ammissibilità; c) tutti i documenti idonei a dimostrare la fondatezza della sua domanda; d) nel caso di istanza per lo scioglimento del vincolo, è condizione di procedibilità l’allegazione da parte dell’istante della costituzione in mora di cui all’art. 64, nonché della prova della ricezione della medesima da parte dell’associato. L’istanza deve contenere i medesimi motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo indicati nella lettera di messa in mora a pena di inammissibilità. 3. A pena di inammissibilità, una copia dell’istanza deve essere contestualmente inviata, insieme alla documentazione di cui al comma 2, a eventuali associati o tesserati controinteressati. 4.Nell’ulteriore svolgimento del procedimento, la Commissione Tesseramento Atleti può acquisire altre prove scritte oltre quelle prodotte, qualora le stesse siano ritenute rilevanti e sempreché la parte interessata non fosse in condizione di produrle tempestivamente con l’atto introduttivo, perché formatesi successivamente all’invio di quest’ultimo.
 
Art. 67- Istanza: termini
1. L’istanza diretta ad ottenere lo scioglimento del vincolo deve essere inviata a pena di decadenza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della risposta dell’associato e comunque entro 30 giorni decorrenti dall’invio della lettera di messa in mora.
2. L’istanza avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dell’Ufficio Tesseramento deve essere inviata a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’interessato, del provvedimento del predetto Ufficio.
 
Art. 68 – Deduzioni dei controinteressati
1. Il controinteressato, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di ricevimento dell’istanza, può presentare deduzioni da redigersi, in duplice esemplare, di cui il primo da inviarsi direttamente alla Commissione Tesseramento Atleti ed il secondo all’istante a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata.
2. Il controinteressato è tenuto al pagamento della tassa di cui all'art. 62, comma 5, la cui prova deve essere allegata alla copia delle deduzioni inviata alla Commissione Tesseramento.
3. Nel caso in cui l’associato controinteressato non versi la tassa di cui al comma precedente, salvi gli ulteriori effetti indicati negli articoli seguenti, le controdeduzioni e la documentazione probatoria si considereranno come non prodotte.
 
Art. 69 - Provvedimenti ordinatori
1. Decorsi venti giorni dalla data d’invio dell’istanza il Presidente della Commissione Tesseramento fissa la riunione, della quale il Segretario della Commissione dà avviso all’istante e al sodalizio che abbia versato la tassa.
 
Art. 70 - Discussione dell’istanza
 1. Nella riunione fissata ai sensi dell’articolo precedente possono essere presenti le parti interessate.
2. Nella stessa riunione il Presidente della Commissione o altro componente da lui preventivamente designato, riferisce oralmente sulla questione.
3. Successivamente le parti o i loro difensori sono ammessi ad illustrare oralmente e succintamente le rispettive richieste. L’associato non può fruire di questa facoltà se non ha provveduto al versamento il contributo di cui all’art. 7.
 
Art. 71 - Tentativo di conciliazione
1. La conciliazione deve essere stipulata per iscritto in tre esemplari, destinati l’uno alla Commissione e gli altri alle parti.
2. L’atto di conciliazione deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione.
3. Successivamente all’avvenuta conciliazione la Commissione dichiara cessata la materia del contendere e dispone la restituzione alle parti della tassa eventualmente versata.
 
Art. 72 - Delibera sull’istanza
1. Nei procedimenti per lo scioglimento del vincolo la Commissione Tesseramento Atleti delibera sull’istanzaassumendo uno dei seguenti provvedimenti:
a) dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell’istanza;
b) rigetto dell’istanza;
c) accoglimento dell’istanza;
d) accoglimento dell’istanza con indennizzo in favore del sodalizio;
e) revoca dell’omologazione;
f) dichiarazione dell’esistenza del doppio tesseramento e accertamento del tesseramento valido;
g) archiviazione degli atti (nei procedimenti di revoca omologa o doppio tesseramento);
h) revoca del consenso del tesseramento di un atleta straniero per insussistenza dei requisiti o per revoca del nulla osta della Federazione di provenienza.

2. Nei casi di inammissibilità o rigetto dell’istanza, dispone l’incameramento della tassa versata dal ricorrente e la restituzione al sodalizio della sua tassa; nel caso di cui al comma 1 lettera c) e d) dispone l’incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione di quella del ricorrente;
3. I provvedimenti resi dalla CTA sono esecutivi ed efficaci dal momento della pubblicazione del dispositivo.


Link Utili:
Regolamento Giurisdizionale
Regolamento Affiliazione e Tesseramento
Procedimento scioglimento giusta causa
 
Copyright FIPAV Campania - Tutti i diritti riservati - 2017 - campania@federvolley.it - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie - Admin Mario Bianca

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.